Art. 3 — Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica , secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.
Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica , secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.