Art. 79 — Limiti degli aumenti delle pene accessorie

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;

2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.