Art. 613 — Stato di incapacità procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

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