Art. 583 — Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2° la perdita di un senso;

3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69;

5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.

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