Art. 537 — Tratta di donne e di minori commessa all'estero

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.