Art. 452-bis — Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.