Art. 425 — Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3° su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4° su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 4 AGOSTO 2000, N. 220, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 OTTOBRE 2000, N. 275.

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