Art. 379 — Favoreggiamento reale
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.