Art. 286 — Guerra civile
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l'ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte. (5) (92)96a
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l'ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte. (5) (92)96a