Art. 284 — Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte.
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito. (92)96a