Art. 284 — Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte.

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito. (92)96a

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