Art. 246 — Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.

La pena è aumentata:

1° se il fatto è commesso in tempo di guerra;

2° se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.