Art. 133-ter — Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

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