Art. 126 — Estinzione del diritto di querela

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.