Art. 885 — Morte o impedimento del comandante

In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell'aeromobile spetta di diritto ad altro componente dell'equipaggio, secondo l'ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove il ENAC o l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

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