Art. 88 — Vigilanza sulla corporazione dei piloti
La corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza dell'autorità competente a norma del regolamento.
Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.