Art. 855 — Responsabilità del costruttore
L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera.
Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché abbia entro il predetto termine denunziata la diformità o il vizio.