Art. 836 — Trasmissione degli atti alle autorità competenti
L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio , degli atti di costituzione dell'unione civile e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore del Re Imperatore trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.