Art. 674 — Liberazione dopo il pignoramento
La facoltà prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purché egli nel termine di trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall'articolo seguente.
La facoltà prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purché egli nel termine di trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall'articolo seguente.