Art. 669 — Opposizione di terzi
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita.
Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura civile.