Art. 648 — Notificazione del precetto
Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario.
Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.
Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario.
Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.