Art. 640 — Decadenza dal beneficio della limitazione

L'armatore decade dal beneficio della limitazione: a) per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi della spedizione; b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 622; c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per l'omessa integrazione del deposito stesso; d) per l'occultamento della nave ovvero per l'intralcio all'opera dell'esperto nei casi di cui all'articolo 628.

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