Art. 572 — Surrogazione dell'indennità alla nave
Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave; a) le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave; b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave; c) le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell'ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave; d) le indennità di assicurazione.