Art. 559 — Altre cause d'estinzione dei privilegi

I privilegi sulla nave si estinguono altresì: a) con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave; b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria.

Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in cui è iscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave è già partita.

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