Art. 506 — Intervento dell'autorità marittima
Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.