Art. 460 — Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico

La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare: a) il nome e il domicilio del vettore; b) il nome e il domicilio del caricatore; c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario; d) la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano; e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi; f) il luogo e la data di consegna. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare: g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave; h) il luogo e la data di caricazione.

Testo aggiornato al 2026-05-13. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.