Art. 426 — Consegna delle bollette doganali
All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore è tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.
Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna.
Il vettore non è tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.