Art. 371 — Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave

I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.

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