Art. 370 — Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.

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