Art. 362 — Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti

Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato.

Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate nell'articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato è regolato dall'articolo 356, l'indennità di cui all'articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.

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