Art. 338 — Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio
Se la retribuzione è determinata a viaggio, essa è proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale è ridotto a un terzo.
La retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio più breve di quello previsto nel contratto.