Art. 280 — Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione
Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.
La nota deve contenere: a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari; b) gli elementi di individuazione della nave; c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo; d) il nome e la paternità del gerente e l'indicazione dei suoi poteri.
Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.