Art. 27 — Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari.

Testo aggiornato al 2026-05-13. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.