Art. 258 — Quote di comproprietà

Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati.

I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.

Testo aggiornato al 2026-05-13. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.