Art. 20 — Vigilanza sulla navigazione e sui traffico all'estero
(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero).
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari.
(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero).
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari.