Art. 140 — Nome delle navi maggiori

Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.

Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola del Regno.

L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni.

Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

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