Art. 134 — Titoli professionali del personale

Per i servizi di coperta i titoli professionali sono: a) capitano; b) capo timoniere; c) capo barca; d) conduttore di motoscafi; e) barcaiolo abilitato.

Per i servizi di macchina i titoli professionali sono: a) macchinista; b) motorista.

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi.

I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento.

Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.

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