Art. 1249 — Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna

In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare è esercitato: 1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorché non siano cittadini italiani; 2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68; 3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna; 4) dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali; 5) dalle autorità consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio; 6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, è in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorità consolare.

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