Art. 1244 — Computo speciale di termini
Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un aeroporto del Regno ovvero di località estera ove si trovi un'autorità consolare.