Art. 1218-bis

Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000.

In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi.

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