Art. 1218 — Inosservanza di norme sulle segnalazioni
Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.
Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda da lire cento a duemila.