Art. 1206 — Impedimento alla presentazione di reclami
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorità, è punito, qualora il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda da lire cento a cinquemila.