Art. 117 — Personale tecnico delle costruzioni navali
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende: 1) gli ingegneri navali; 2) i costruttori navali; 3) i maestri d'ascia e i calafati.
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende: 1) gli ingegneri navali; 2) i costruttori navali; 3) i maestri d'ascia e i calafati.