Art. 1165 — Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate
È punito con l'ammenda fino a lire cinquemila: 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone; 2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.