Art. 116 — Personale addetto ai servizi portuali
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i piloti; 2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 51 3) i palombari in servizio locale; 4) gli ormeggiatori; 5) i barcaioli.
Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.