Art. 114 — Distinzione del personale marittimo
Il personale marittimo comprende: a) la gente di mare; b) il personale addetto ai servizi dei porti; c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
Il personale marittimo comprende: a) la gente di mare; b) il personale addetto ai servizi dei porti; c) il personale tecnico delle costruzioni navali.