Art. 1116 — Abbandono abusivo di comando
Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.
La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.