Art. 1089 — Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato
Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena è aumentata: 1) fino a un terzo se il componente dell'equipaggio è straniero; 2) da un terzo alla metà se il componente dell'equipaggio è cittadino italiano; 3) dalla metà a due terzi se il fatto è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.