Art. 1004 — Durata dell'assicurazione dell'aeromobile a viaggio
L'assicurazione dell'aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione.
L'assicurazione resta sospesa se il viaggio è temporaneamente interrotto, salvo che l'interruzione sia prevista dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell'assicuratore o da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione.
L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.