Art. 746 — Effetti sull'esecuzione nello Stato

L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata. Visto, Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

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