Art. 740-bis — Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate

Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.

La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti: a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta; b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

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